
Decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto e altre agevolazioni
È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. Il decreto prevede, in particolare:
Contributi a fondo perduto
È introdotto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.
I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto “Sostegni” hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto “Sostegni”.
In alternativa è previsto un contributo a fondo perduto, con l’applicazione di percentuali diversi a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni”, a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis) (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
Credito imposta locazioni
Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.
Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Proroga delle cartelle fiscali
È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).
Plastic Tax
È rinviata al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta “Plastic Tax” introdotta dall’art. 1, comma 652, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Recupero dell’IVA nelle procedure concorsuali
Con la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 è stato disposto che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, è possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Crediti compensabili
Per l’anno 2021, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art. 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 è stato elevato a 2 milioni di euro.
Riduzione delle bollette elettriche
È stata prorogata al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici prevista dall’art. 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36
Sono previste agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età e con Isee non superiore a 40.000 euro annui: esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali; un credito d’imposta in misura pari all’IVA pagata in relazione all’acquisto; esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa. Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma, 26 maggio 2021, e fino al 30 giugno 2022.
TRIBUTI LOCALI
Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate dal Covid
D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art. 6-sexies, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno 2021, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020).
La disposizione è stata introdotta con la conversione in legge del decreto “Sostegni” (art. 6-sexies).
Il proprietario dell’immobile deve essere anche il gestore dell’attività e l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
IMMOBILI, AGEVOLAZIONI
Superbonus: nuove procedure con il decreto “Semplificazioni”
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 33
Tra le novità introdotte con il decreto “Semplificazioni” (D.L. 31 maggio 2021, n. 77), entrato in vigore il 1° giugno 2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vi sono anche alcune misure finalizzate a favorire l’efficientamento energetico degli edifici che modificano le procedure per l’accesso al Superbonus del 110%, di cui all’art. 119, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Con le nuove disposizioni viene sostanzialmente stabilito che:
- la detrazione si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico;
- per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, è sufficiente la Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA), senza che sia necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile;
- per gli immobili di ONLUS, ODV e APS, in possesso di determinati requisiti, è previsto un meccanismo di calcolo per cui il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione può aumentare.
SOCIETÀ
Diritto annuale camerale 2021: entro il 30 giugno il versamento
Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. A decorrere dall’anno 2017 l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto del 50%.
Le misure del diritto annuale camerale dovuto per il 2021 sono state determinate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 286980 del 22 dicembre 2020.
Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2021, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2021.
È inoltre disponibile sul sito internet dedicato di UnionCamere la possibilità di:
- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.
SOCIETÀ , ADEMPIMENTI
Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale
La legge n. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono invece esclusi i liberi professionisti.
I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:
- al gruppo;
- alle singole imprese facenti parte del gruppo.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.
Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel corso dell’anno precedente.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52 legge n. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Mercoledì 16 giugno 2021 | IMU – Versamento | Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021. | Possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. | Modello F 24 ovvero
Bollettino di c/c postale |
Mercoledì 30 giugno 2021 | IMU – Presentazione dichiarazione | Presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti che siano entrati in possesso o detenzione di nuovi immobili o i cui immobili abbiano avuto variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. | Proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. | Consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;
A mezzo posta, con raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio tributi del Comune competente; Invio telematico con posta certificata (PEC). |
Mercoledì 30 giugno 2021 | IMU – Presentazione dichiarazione Enti non commerciali | Presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali relativamente alle variazioni intervenute nel 2020. | Enti non commerciali | Telematica |
Mercoledì 30 giugno 2021 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2021 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta) | Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021
SOGGETTI OBBLIGATI Società di persone e soggetti equiparati, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2021. |
Mod. F 24 |
Mercoledì 30 giugno 2021 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2020 e del primo acconto 2021 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2020 SOGGETTI IRES). | Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari. | Mod. F 24 |
Mercoledì 30 giugno 2021 | Diritto camerale | Versamento diritto annuale 2021 | Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. | Mod. F24 |